CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio nella persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto al n. 73627 del registro di segreteria della Sezione, riassunto da Fugazzola Mario, nato a Roma il 26 gennaio 1940 ed ivi residente in via Pieve di Cadore n. 30, codice fiscale FGZMRA40A26H501F, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Ferroni (del foro di Roma) e Laura Casella (del foro di Velletri), nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via di San Basilio n. 61 presso lo studio dell'avv. Eugenio Picozza (del foro di Roma); Contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Boccia Neri (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura centrale INPS; E contro Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nonche' domiciliato presso la sede dell'Avvocatura stessa a Roma in via dei Portoghesi n. 12. Fatto e diritto l . Con ricorso notificato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in sigla: MAECI) e aii'INPS tra l'11 e il 14 aprile 2014, nonche' depositato presso questa Sezione il 29 di quello stesso mese, Mario Fugazzola, cessato dal servizio presso il MAECI il 31 gennaio 2007 con il grado di ministro plenipotenziario, ha contestato la misura della pensione di vecchiaia attribuitagli. In particolare l'odierno ricorrente, evidenziando di esser stato assegnato fino al 3 agosto 2004 alle dirette dipendenze del direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e di aver successivamente svolto le funzioni di ambasciatore a Tegucigalpa (Honduras) fino alla suddetta data di collocamento a riposo, ha sostenuto che l'indennita' di posizione a cui egli avrebbe avuto diritto sarebbe stata ben piu' elevata (ossia oscillante fra i 30.850 e gli 80.000 euro, in paragone a quella di 12.256,20 euro percepita nelle su descritte funzioni di ambasciatore) qualora a quella medesima data di collocamento a riposo egli avesse invece prestato servizio a Roma in un ufficio centrale del MAECI. Su tale presupposto logico il Fugazzola, rilevando altresi' che la carriera diplomatica implica necessariamente che il servizio venga svolto per tal uni periodi all'estero e per talaltri in Italia, ha lamentato (anche sulla scorta di due tabelle di comparazione sia della pensione sia della retribuzione spettanti per il caso di servizio a Roma o, altrimenti, all'estero: all. 3 e 4 di parte ricorrente) che il trattamento pensionistico attribuitogli, venendo collocato a riposo allorquando risultava assegnato ad una sede estera, era stato notevolmente inferiore rispetto a quello che egli avrebbe invece conseguito: qualora, al pari di altri ex colleghi, nonche' secondo una prassi adottata dal MAECI «... negli ultimi anni ...» (pag. 16 del ricorso), fosse stato chiamato a prestare servizio in sede centrale finanche poco tempo prima della suddetta data di pensionamento; ovvero nel caso in cui fosse stato collocato a riposo nel luglio 2004 allorche', essendo appunto in servizio a Roma, egli percepiva un'indennita' di posizione largamente superiore a quella poi goduta nel gennaio 2007. Conclusivamente il Fugazzola ha domandato che l'indennita' di posizione da computarsi ai fini pensionistici gli venga riconosciuta, in via principale, «... in misura pari a quella del personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia»: ossia avendo riguardo alla posizione funzionale di rango piu' elevato o, in subordine, a quella di rango meno elevato che presso l'Amministrazione centrale puo' venir attribuita «... ad un funzionario del grado di ministro plenipotenziario ...»; ovvero, in via ulteriormente subordinata, nella medesima misura «... che [egli] percepiva prima della partenza per l'estero ...» (pag. 21 del ricorso, passim). L'odierno ricorrente ha altresi' prospettato un'eccezione di illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967: qualora interpretato nel senso che la «... misura minima ...» dell'indennita' di posizione, ivi sancita per il periodo in cui il rapporto d'impiego venga svolto all'estero, permanesse tale anche ai fini pensionistici. 2. Con comparsa depositata il 22 dicembre 2014 si e' costituito il MAECI, contestando la giurisdizione di questa Corte in favore di quella del giudice amministrativo; nonche' eccependo l'estinzione, per prescrizione, della pretesa del Fugazzola. Nel merito quella pubblica amministrazione ha evidenziato che per il personale diplomatico all'estero l'indennita' di posizione e' dovuta nella misura minima, corrispondente alla c.d. parte fissa, in virtu' di un'espressa previsione di cui al decreto legislativo n. 62/1998 (che ha novellato il primo comma dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967). Il MAECI ha altresi' sottolineato che l'eventuale computo dell'indennita' di posizione in misura eccedente quella minima risulterebbe sfornito di contribuzione previdenziale; e ha rilevato che comunque «... ai fini previdenziali ...» (pag. 8 della memoria) verrebbe computata anche una quota della c.d. indennita' di servizio all'estero (in sigla: ISE), della quale invece non fruirebbe il lavoratore che anteriormente al collocamento a riposo fosse stato assegnato alla sede centrale. 3. Con comparsa depositata l'8 gennaio 2015 si e' costituito anche I'INPS: eccependo a sua volta il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, vista l'assenza di una previa pronuncia del giudice amministrativo sulla spettanza (quand'anche per un brevissimo periodo) dell'indennita' di posizione in misura superiore a quella minima; nonche' contestando, in via subordinata, la propria legittimazione passiva. Nel merito l'ente previdenziale ha sottolineato l'inefficacia di eventuali statuizioni a valenza pensionistica, se non precedute dalla condanna datoriale al pagamento dei previ importi retributivi; ed ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dal Fugazzola. 4. Questi, con memoria depositata il 15 gennaio 2015, ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande: allegando a tal fine una certificazione rilasciatagli dal MAECI il 12 di quello stesso mese, nella quale viene enunciata la (diversa) misura dell'indennita' di posizione spettante ad un ministro plenipotenziario, a seconda della circostanza di prestare servizio presso un ufficio consolare all'estero o invece nella sede di Roma (all. 3 alla suddetta memoria). Inoltre il ricorrente ha evidenziato di aver proposto, dinanzi alla Corte di cassazione, un'istanza di regolamento di giurisdizione (all. 1 alla memoria stessa); ed ha percio' invocato la sospensione dell'odierno giudizio, in attesa della decisione della Suprema Corte. Con ordinanza n. 25/2015, resa all'esito dell'udienza del 26 gennaio 2015, questa Sezione ha disposto la sospensione del presente giudizio. 5. Con ordinanza n. 14796/2016 la Corte di cassazione ha accolto l'istanza di regolamento proposta dal Fugazzola e ha dichiarato la giurisdizione di questa Corte sull'odierna controversia. Con istanza depositata il 14 ottobre 2016 il pensionato ha riassunto il giudizio: insistendo, anche mediante un'ulteriore memoria depositata il 16 marzo scorso, per l'accoglimento delle proprie domande originarie. Con memoria depositata il 15 marzo 2017 il MAECI ha contestato nuovamente l'eccezione di illegittimita' costituzionale avanzata dal Fugazzola. All'udienza del 27 di quello stesso mese la causa e' stata discussa dalle parti e, infine, questo giudice l'ha trattenuta in decisione. 6. L'odierno giudizio e' stato originariamente proposto posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 69/2009, la quale ha tra l'altro novellato il quarto comma dell'art. 307 del codice di procedura civile nel senso di legittimare il giudice a dichiarare ex officio l'estinzione di un giudizio. Tale possibilita' impone dunque di verificare, pur in assenza di qualsiasi eccezione in tal senso, se il giudizio stesso sia stato tempestivamente riassunto (o meno). Concretamente l'ordinanza della Corte di cassazione in tema di giurisdizione risulta depositata il 19 luglio 2016, mentre l'atto di riassunzione e' stato notificato alle parti resistenti il 7 ottobre di quel medesimo anno e depositato presso questa Sezione il 14 di quello stesso mese: talche', quand'anche rilevasse la piu' avanzata di tali date, e' comunque indubbio il rispetto del termine di tre mesi sancito dal primo comma dell'art. 50 del codice di procedura civile, pure novellato dalla legge n. 69/2009. 7. Acclarata ormai la giurisdizione di questa Corte sull'odierna domanda attorea, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle resistenti puo' semmai circoscrivere, sul piano temporale, il diritto del Fugazzola a differenze pensionistiche; ma non gia' elidere tout court il diritto da lui rivendicato. Mentre l'assenza di un provvedimento amministrativo da impugnare dimostra l'irrilevanza di una pronuncia giudiziale sul rapporto d'impiego e la conseguente inesistenza di una pregiudizialita' amministrativa nel caso di specie. 8. Nel merito l'indennita' di posizione e' determinata contrattualmente con riguardo alla posizione funzionale rivestita da ciascun appartenente alla carriera diplomatica. Nel caso di specie dal curriculum del Fugazzola (all. 8 al ricorso), le cui risultanze non sono state contestate dal MAECI, si evince che gia' dal 2000 l'odierno ricorrente rivestiva il grado di ministro plenipotenziario; e che l'anno successivo, al rientro a Roma dopo esser stato ambasciatore a Vilnius (Lituania), egli venne posto alle dirette dipendenze di un direttore generale: dapprima di quello per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e, poi, di quello per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale. Orbene, in virtu' dell'art. 2 del decreto n. 2069/2000 del Ministro per gli affari esteri (all. 7 al ricorso), quella diretta dipendenza risultava equiparata alla posizione di un funzionario vicario, di cui alla lettera c) del comma 1 di quel medesimo decreto: ossia, in buona sostanza, di un vice direttore generale. E tale posizione funzionale, che ex art. 16 quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 corrispondeva a quella minima conferibile ad un funzionario avente il grado di ministro plenipotenziario, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 94/2008 (all. D del MAECI) avrebbe attribuito al Fugazzola, qualora questi l'avesse rivestita alla data del 1° gennaio 2007, il diritto ad una retribuzione di posizione pari a 50.000 euro annui. Invece la circostanza che, nell'agosto 2004, l'odierno ricorrente fosse stato nominato ambasciatore in Honduras aveva comportato l'applicazione del primo comma dell'art. 170 del gia' menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967: il quale, nel testo risultante dalla novella di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 62/1988, attribuisce al personale in servizio all'estero «... l'eventuale indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili ... quando e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ...». Talche', a quella medesima data del 1° gennaio 2007 in cui il Fugazzola svolgeva ancora funzioni diplomatiche in Honduras, la retribuzione di posizione gli veniva erogata nell'assai piu' modesta misura annua di 13.277,56 euro sancita dall'art. 20 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2006 (all. D del MAECI). 9. Le predette cifre concordano concettualmente con quelle della tabella che costituisce l'allegato 4 di parte ricorrente: salvo che per l'erroneo richiamo, nella sezione Roma di quella tabella (ossia nella colonna di destra), dei maggiori importi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 206/2010 a far data dal 1° gennaio 2009 (all. D del MAECI). E collimano perfettamente, una volta ragguagliati alle tredici mensilita' annue, con la certificazione rilasciata il 12 gennaio 2015 dal Ministero stesso al Fugazzola (acclusa alla memoria da questi depositata il 15 di quello stesso mese). La reiterazione di tale squilibrio sul versante pensionistico risulta altresi' confermata dalla tabella comparativa che costituisce l'allegato 3 di parte ricorrente, anch'essa incontestata ex adverso: nella quale e' indicata la pensione annua lorda spettante al pensionato Italia (123.000 euro) e a quello estero (93.000 euro). Da quella medesima tabella si appalesa, inoltre, come la discrasia quantitativa sia altrettanto grave pure per l'indennita' di buonuscita: talche' non puo' nemmeno sostenersi che quest'ultima vada minimamente a bilanciare la sperequazione sul piano pensionistico. Neppure e' stata avversata dal Ministero la postulazione attorea secondo cui, in facto, rientrare in Italia finanche poche settimane prima del collocamento a riposo avrebbe consentito al Fugazzola «... di fruire di un completo trattamento pensionistico ... computato sull'indennita' di posizione nella misura massima» (pag. 16 del ricorso). 10. Reputa questo giudice che tale rilevante sperequazione (concettuale e quantitativa) tra un funzionario diplomatico che abbia svolto a Roma l'ultima tranche del servizio presso il MAECI ed uno che invece abbia lavorato in una sede estera quell'estremo segmento temporale, seppur legittima in costanza del rapporto d'impiego, non sia ammissibile che permanga oltre la data di pensionamento: allorquando ovviamente vengono a cessare le funzioni sino a quel momento esercitate, in Italia o all'estero, da ciascun appartenente alla carriera diplomatica. Mentre quel che viene conservato e' soltanto il grado rivestito: tanto che il settimo comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 consente che «... all'atto del collocamento a riposo puo' essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore» a quello raggiunto in costanza di servizio. Gia' il principio di unitarieta' del ruolo della carriera diplomatica enunciato dal primo comma di quel medesimo art. 101 rende evidente la totale irragionevolezza insita nell'attribuire a due appartenenti alla carriera diplomatica trattamenti pensionistici quantitativamente assai diversi semplicemente in relazione ad una circostanza di fatto non piu' in essere. Analogamente contrastante con il fondamentale parametro di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione sarebbe anche la sperequazione tra due diplomatici gia' in servizio all'estero, qualora uno di essi venisse richiamato presso l'Amministrazione centrale poco tempo prima del collocamento a riposo, in prossimita' della conclusione di una carriera quarantennale (qual e' solitamente quella dei funzionari diplomatici, come nel caso concreto del Fugazzola: all. 8 al ricorso), e l'altro invece rimanesse a lavorare all'estero. 11. Sul piano letterale appare poi evidente come la misura normale della retribuzione di posizione coincida con quella goduta dal funzionario diplomatico che presti servizio in Italia: deponendo in tal senso sia il primo comma del gia' richiamato art. 170, laddove considera la retribuzione di posizione spettante nel caso di servizio all'estero come la «... misura minima ...», anziche' quella base; sia la normativa contrattuale: tra cui p.es. l'art. 7 comma 1 del gia' menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 94/2008 che richiama, per il funzionario diplomatico che presti servizio in Italia, «... le misure della retribuzione di posizione ...» senza aggettivazione di sorta. Talche' logica vuole che, nel momento in cui le funzioni all'estero cessano in virtu' del pensionamento, la retribuzione di posizione venga automaticamente ripristinata (sia pur ai soli fini del trattamento di quiescenza) nella misura integrale attribuita a quel dato funzionario diplomatico avuto riguardo al grado da lui posseduto; nonche' alle funzioni che in base al grado stesso e alla normativa richiamata al precedente paragrafo 8 sarebbero state a lui conferibili presso l'Amministrazione centrale (permanendo in servizio). 12. Inoltre la tesi secondo cui il piu' volte menzionato art. 170 vada interpretato nel senso di veder ripristinata, ai fini pensionistici, la misura «italiana» della retribuzione di posizione appare significativamente confortata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 138/2011 (convertito dalla legge n. 148/2011): norma che interpreta in via autentica l'art. 170 stesso nel senso di escludere che l'indennita' integrativa speciale spetti al dipendente del MAECI che presti servizio all'estero. Nondimeno quest'ultima indennita' risulta computata nella pensione del Fugazzola: come dimostrato dal modello P.L. 2 del 18 giugno 2008 (all. 5 del Ministero), nel quale il suo stipendio su dodici mensilita' viene indicato in 84.553,80 euro. Cifra che, ragguagliata a tredici mensilita', equivale ai 91.600 euro annui attribuiti dall'art. 4 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 94/2008 ad un ministro plenipotenziario quale «... stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale ...». E che va oltretutto a concordare con il riepilogo degli importi di diritto per il mese di gennaio 2007 (allegato 4 del MAECI): 75.516,84 euro a titolo di stipendio e 9.036,96 euro per indennita' integrativa speciale. Se dunque, a dispetto di quanto sancito dall'interpretazione autentica data all'art. 170 in costanza di rapporto di lavoro (all'estero), l'indennita' integrativa speciale viene comunque considerata nel trattamento di quiescenza, risulta inconferente al caso di specie la previsione generale di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. Ma allora, alla medesima stregua, appare ovvio che debba tornare ad espandersi alla misura normale anche la retribuzione di posizione: rispetto alla misura minima prevista durante il servizio all'estero. 13. Invece, ad avviso del MAECI, il primo comma del piu' volte richiamato art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 legittimerebbe il computo, nel trattamento pensionistico, del medesimo importo di retribuzione di posizione fruito da ciascun funzionario diplomatico anteriormente al rispettivo collocamento a riposo. Ma in realta', sul piano squisitamente testuale, quella norma ha soltanto l'effetto di limitare alla misura minima il quantum della retribuzione di posizione fintantoche' il funzionario diplomatico presti servizio all'estero. Priva di pregio e' anche l'argomentazione secondo cui la sperequazione pensionistica in commento risulterebbe giustificata dalla percezione dell'indennita' di servizio all'estero: la quale, invece, e' circoscritta esclusivamente al periodo in cui il funzionario diplomatico presti servizio presso una sede estera. Ovviamente, quindi, tale indennita' non viene minimamente conservata nel trattamento di quiescenza; mentre e' rimasta totalmente indimostrata la contraria allegazione del MAECI. Il quale ha oltretutto operato un'evidente commistione fra la parziale imponibilita' fiscale dell'indennita' de qua, ex art. 51 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ed il suo inesistente computo ai fini pensionistici. D'altronde a questi fini appare inevitabile escludere tale indennita': perche' essa «... non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ...»; e perche', inoltre, «... tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa all'estero ...» (art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967). Infine una diversa eventualita' implicherebbe, assurdamente, che le funzioni materialmente svolte da un diplomatico come il Fugazzola si considerino protratte oltre la data di collocamento a riposo. Palesemente fallace e' anche l'obiezione del MAECI secondo cui, nel caso di specie, l'eventuale computo dell'indennita' di posizione in misura eccedente quella minima non risulterebbe preceduto da alcuna contribuzione previdenziale: in contrario bastando considerare l'eventualita' in cui il Fugazzola, al pari di qualsiasi altro suo collega, fosse rientrato a prestare servizio a Roma p.es. un mese prima del proprio collocamento a riposo. 14. In virtu' delle molteplici considerazioni fin qui svolte questo giudice, in una precedente pronuncia su identica fattispecie (sez. Lombardia sentenza n. 53/2016, invocata anche dall'odierno ricorrente), era pervenuto ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del primo comma dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967: reputando che la misura minima ivi sancita per la retribuzione di posizione valesse esclusivamente durante il periodo di servizio all'estero del personale diplomatico. E che, invece, il trattamento pensionistico andasse determinato sulla base della fictio iuris costituita da un rientro a Roma del diplomatico stesso in coincidenza con la data di suo collocamento a riposo: con conseguente attribuzione, ai soli fini pensionistici, del complessivo trattamento economico a cui egli avrebbe avuto diritto prestando servizio a quella medesima data presso la sede centrale. Tuttavia tale linea interpretativa appare oggi frustrata dagli unici due precedenti giurisprudenziali che, a causa del dubbio sulla giurisdizione che la Suprema Corte ha dipanato nell'odierno giudizio (e che invece, prima dell'ordinanza n. 14796/2016, aveva quasi sempre indotto il giudice contabile a declinare la propria giurisdizione in casi analoghi), appaiono rinvenibili in punto di merito: ossia la sentenza n. 244/2015 di questa Sezione, nonche' la recentissima sentenza n. 112/2017 della Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello (con la quale, anzi, e' stata annullata la pronuncia n. 53/2016 poc'anzi richiamata). In ambedue tali decisioni il rigetto di domande analoghe a quella odierna e' stato motivato con un laconico richiamo alla normativa generale, a cominciare dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973: norma che pero', se non osta al computo dell'indennita' integrativa speciale (benche' non percepita durante il servizio all'estero), del pari non puo' precludere al funzionario diplomatico che fino alla data di collocamento a riposo avesse lavorato all'estero il computo della retribuzione di posizione nella medesima misura prevista per il suo collega che a quella stessa data prestasse servizio presso la sede del MAECI a Roma. Nondimeno deve qui prendersi atto di tale orientamento giurisprudenziale, enunciato oltretutto in grado d'appello. Talche' risulta inevitabile sollevare dinanzi alla Consulta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, per contrasto con il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione: siccome interpretato dalla giurisprudenza prevalente nel senso di prevedere che, nei confronti del soggetto appartenente alla carriera diplomatica il quale alla data di collocamento a riposo risulti assegnato ad una sede di servizio all'estero, ai fini pensionistici la retribuzione di posizione venga computata soltanto nella «... misura minima prevista dalle disposizioni applicabili ...», anziche' in misura correlata al grado rivestito da quel medesimo soggetto e alle funzioni a lui conferibili avuto riguardo al grado stesso.